
* * * * *
STATUTO
CONSORZIO OPERATORI MOLASSANA DENOMINATO
“MolaXana.com”
* * * * *
TITOLO I - Denominazione - Sede - Scopi - Durata.
Art. 1) - Denominazione
E' costituito tra gli Imprenditori operanti in Genova (GE), località Molassana e
più precisamente ai seguenti indirizzi: Via Molassana, Via Geirato, Via Luigi
Gherzi, Via Elia Bernardini, Via San Felice, Ponte Flemming, Via Isola del
Vescovo, Via Antonio Sertoli, Via San Rocco di Molassana, Via di Pino, un
Consorzio denominato:
"MolaXana.com".
Art. 2) - Sede
La sede legale del Consorzio è fissata in Genova (GE).
Via
Molassana, 85 r
Per lo svolgimento delle sue attività, anche nei rapporti con i terzi, possono
essere istituiti uffici o sedi secondari, anche temporaneamente, in altre
località nazionali ed estere.
Art. 3) - Scopi
Il Consorzio senza fini di lucro ha per oggetto:
- la promozione e la valorizzazione delle potenzialità economiche delle aree
commerciali site in Genova, località Molassana individuate agli indirizzi sopra
indicati attraverso il miglioramento dei rapporti con le autorità pubbliche di
controllo e di governo;
- lo studio e l'attuazione di iniziative idonee alla realizzazione di quanto
sopra;
- l'attività di formazione professionale in coerenza con i principi di legge;
- la promozione pubblicitaria delle aree commerciali site in Genova individuate
dalle vie sopra indicate con qualsiasi mezzo audio/visivo e con la realizzazione
di insegne e marchi;
- lo studio a la proposizione alle competenti Autorità di una disciplina di
orari di apertura e di chiusura dei saldi, delle promozioni e delle ferie degli
esercenti attività economiche delle aree commerciali site in Genova individuate
dalle vie sopra indicate.
Art. 4) - Durata
La durata del consorzio è stabilità fino al 31 (trentuno) dicembre 2010
(duemiladieci). Spetterà all'Assemblea Straordinaria deciderne la proroga.
TITOLO II - Adesione al Consorzio - Quote consortili - Obblighi dei consorziati
- Recesso ed esclusione.
Art 5) - Consorziati
Possono essere come consorziati tutti gli operatori economici attivi nelle aree
commerciali site in Genova individuate dalle vie sopra indicate.
Art. 6) - Nuovi consorziati
Costituito il Consorzio sulle domande di adesione decide l'organo
amministrativo.
Contro le decisioni dell'organo amministrativo è ammesso il ricorso
all'assemblea che delibera con il voto di due terzi dei consorziati.
Art. 7) - Fondo consortile
Il fondo del Consorzio è costituito dalla quota di sottoscrizione versata in
egual misura dai consorziati e pari a Euro 100,00 (cento) ciascuno.
Le quote annuali sono successivamente stabilite dall'assemblea contestualmente
all' approvazione del bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario, Il
Consorziato non in regola con il versamento delle quote annue cessa di far parte
del Consorzio.
Art. 8) - Contributi dei nuovi consorziati
Il nuovo consorziato è tenuto a contribuire al consorzio versando all'atto dell'
ammissione,e senza pregiudizio degli altri contributi, una quota di ingresso
nella misura stabilita dall'Organo amministrativo.
Art. 9) - Obblighi
L'adesione al Consorzio comporta l'obbligo per le aziende consorziate di
osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli organi statutari ed in
generale di adempiere a tutte le obbligazioni inerenti la qualità di
consorziato.
Art. 10) - Recesso ed esclusione
La facoltà di recesso può essere esercitata con lettera raccomandata da
trasmettersi all'organo amministrativo almeno tre mesi prima della scadenza di
ogni esercizio sociale.
L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione di singoli Consorziati in
caso di:
- morosità;
- inosservanza delle norme del presente statuto.
Al socio receduto o escluso nulla compete del fondo consortile.
Art. 11) - Organi
Sono organi del Consorzio:
a) l'assemblea
b) l'organo amministrativo
Art. 12) - Assemblea
L'assemblea è composta da tutti i consorziati in regola con i pagamenti. Ogni
consorziato società o ente è rappresentato dal suo legale rappresentante.
L'assemblea è convocata dall' Amministratore Unico o dal Presidente o dal Vice
Presidente o, in caso di suo impedimento dal componente più anziano dell'Organo
Amministrativo, presso la sede consortile o in altro luogo determinato
dall'Organo Amministrativo, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio e ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga
opportuno o qualora ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei
consorziati.
La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedirsi ovvero da
consegnarsi a mano con sottoscrizione di ricevuta, almeno quindici giorni prima
salvo urgenza in cui tale termine può essere ridotto a cinque giorni purchè la
convocazione sia fatta mediante lettera firmata per ricevuta dal consorziato
ovvero a mezzo telegramma o fax. Nella convocazione sarà indicata anche l'ora
per la seconda convocazione che potrà tenersi nella stessa giornata, ove la
prima andasse deserta, e gli argomenti posti all' ordine del giorno che dovranno
essere indicati specificatamente con l'esclusione della dizione "varie ed
eventuali".
Art. 13) - Poteri dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dall'amministratore Unico o dal Presidente o in caso di
suo impedimento dal Vice-Presidente e in caso di impedimento anche di
quest'ultimo dal componente più anziano dell'Organo Amministrativo.
In sede ordinaria:
a) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
b) elegge l'organo amministrativo determinando il numero dei suoi componenti;
c) delibera, su proposta dell'Organo Amministrativo di contributi speciali e
straordinari;
d) delibera su ogni argomento che l'organo amministrativo ritenga sottoporre al
suo esame;
e) delibera su ogni altro argomento riservato per legge o per statuto, alla sua
competenza esclusiva.
In sede straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello statuto;
b) sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina e poteri dei liquidatori.
Le deliberazioni dell' Assemblea devono risultare da un verbale conservato in
apposito registro vidimato e bollato, firmato dal Presidente e dal Segretario
della riunione.
Art. 14) - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
maggioranza assoluta dei Consorziati.
In seconda convocazione, che potrà tenersi nella stessa giornata, sarà invece
valida qualunque sia il numero dei Consorziati.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
L'assemblea straordinaria il cui verbale sarà redatto da un notaio, delibera,
sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Consorziati.
Ogni consorziato può mediante delega scritta farsi rappresentare in assemblee
ordinarie e straordinarie purchè da altro consorziato.
Ogni consorziato non può avere più di due deleghe.
Art. 15) - Organo Amministrativo
L'Organo Amministrativo dura in carica un anno.
L'Organo Amministrativo dovrà essere composto o da un Amministratore Unico o da
un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 9 (nove) Consiglieri eletti
dall'Assemblea che ne determina il numero all'atto della nomina.
Potranno far parte dell'Organo Amministrativo anche elementi esterni al
Consorzio purchè espressamente delegati da un consorziato in regola con la quota
associativa; tale incaricato avrà potere di rappresentanza del Consorziato
stesso.
L'Organo Amministrativo si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da uno dei
componenti.
L'Organo Amministrativo ove a ciò non abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i
consiglieri il Presidente e ove lo reputi opportuno due Vice Presidente ed un
Economo.
L'organo amministrativo inoltre:
a) istruisce e decide sulle domande dei nuovi consorziati;
b) attua le delibere dell' Assemblea;
c) predispone lo schema dei conti annuali di gestione preventivo e consuntivo e
le relative relazioni e ogni altro provvedimento da sottoporre all' esame dell'
Assemblea;
d) adotta in aderenza con le direttive dell' assemblea ogni provvedimento per
l'attuazione dei fini consortili e per la gestione del consorzio, anche per
quanto riguarda gli accordi con terzi;
e) dispone sull'assunzione e sul licenziamento del direttore e di altro
personale e sui compiti a loro assegnati e, in genere, è competente a provvedere
su tutte le materie di ordinaria amministrazione inerenti i fini consortili;
f) delibera su ogni altro argomento ad esso delegato dall'Assemblea.
In caso di urgenza può assumere deliberazioni di competenza dell'assemblea che,
pur avendo immediata esecutività dovranno però essere sottoposte a ratifica
dell'assemblea entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla delibera.
L'Organo amministrativo se collegiale delibera a maggioranza dei suoi
componenti.
Spetta all'Amministratore Unico, al Presidente ed ai componenti dell'Organo
Amministrativo esclusivamente il rimborso delle spese, anche per viaggi e
soggiorno, sostenute per ragioni del loro ufficio.
L'Organo amministrativo se Collegiale può affidare al Presidente o ad uno o più
dei suoi membri incarichi operativi fissandone la durata e la retribuzione.
Alle riunioni dell 'Organo Amministrativo se collegiale, partecipa ove nominato
il Direttore senza diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo se collegiale devono risultare da un
verbale conservato in apposito registro vidimato e bollato, firmato dal
Presidente e dal Segretario della riunione.
Art. 16) - Presidente, Vice Presidente e Amministratore Unico
L'Amministratore Unico e il Presidente e in caso di sua assenza i Vice
Presidenti hanno a tutti gli effetti la rappresentanza del Consorzio di fronte
ai terzi ed in giudizio con firma singola.
La firma del Vice Presidente costituisce di per se stesso prova
dell'impossibilità del Presidente.
Il Presidente dispone la convocazione dell' assemblea e dell'eventuale organo
Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dallo
statuto, e li presiede.
Art. 17)
In caso di dimissioni e/o di cessazione dalla carica di un componente del
Consiglio di Amministrazione lo stesso verrà sostituito con altro cooptato dagli
altri consiglieri.
Esso durerà in carica fino alla prima assemblea.
Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, venga a mancare la maggioranza
dei Consiglieri, decadrà l'intero Consiglio e il membro più anziano dovrà senza
indugio convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
Art. 18)
La gestione del Consorzio può essere affidata ad un Direttore, assunto
dall'Organo Amministrativo, che ne fissa requisiti, poteri e compenso.
TITOLO III - Esercizio sociale - regolamento interno - Liquidazione - Arbitrato
- varie.
Art. 19) - Bilancio
L'esercizio va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, redatto dall'Organo Amministrativo dovrà essere
sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio.
Art. 20)
L'Assemblea, ove le reputi opportuno, può nominare con durata annuale il
Consiglio dei Revisori dei Conti composto da tre membri di cui almeno il
Presidente dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa
del Consorzio eseguendo le verifiche di cassa e di contabilità e di procedere
alla verifica del rendiconto consuntivo nonchè del bilancio preventivo
riferendone all'assemblea.
Art. 21) - Regolamento interno
Per l'esecuzione dello statuto ed in particolare per disciplinare i rapporti tra
i consorziati, l'assemblea potrà adottare apposito regolamento interno.
Art. 22) - Liquidazione
In caso di liquidazione l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori determinandone i poteri ed i relativi compensi.
I liquidatori dovranno esaurire e chiudere tutte le opere di credito e/o debito
in corso, provvedere alla liquidazione dell'attività e dei beni costituenti il
fondo consortile, definire tutti i rapporti con i consorziati e con i terzi,
provvedere, al termine, alla convocazione dell' assemblea per l'approvazione del
conto finale e per la destinazione dell' eventuale avanzo a iniziative
corrispondenti alle finalità istituzionali.
Art. 23) - Arbitrato
Tutte le controversie tra il Consorzio e i consorziati e tra i consorziati
saranno devolute ad un arbitro unico amichevole compositore nominato di comune
accordo dalle parti in conflitto e in difetto di accordo dal Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente
intimate le altre.
L'arbitro giudicherà secondo diritto ed equità ed il suo voto sarà inappellabile.
Art. 24) - Disposizioni generali
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di cui agli
articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.